Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al  solo  fine
di facilitare la lettura sia delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. 
 
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2020 si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento  e  abilitazione  del
  personale docente nella scuola secondaria 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
e' autorizzato a bandire, contestualmente al concorso  ordinario  per
titoli ed esami di cui all'articolo 17,  comma  2,  lettera  d),  del
decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  59,  entro  il  2019,  una
procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della  scuola
secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in
ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 ((  del  presente  articolo
)).   La   procedura   e'   altresi'   finalizzata   all'abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria,  alle  condizioni  previste
dal presente articolo. 
  2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a  livello
nazionale con uno  o  piu'  provvedimenti,  e'  organizzata  su  base
regionale  ed  e'  finalizzata  alla  definizione,  per   la   scuola
secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per  regione  e
classe di  concorso  nonche'  per  l'insegnamento  di  sostegno,  per
complessivi ventiquattromila posti. La procedura  consente,  inoltre,
di  definire  un  elenco  dei   soggetti   che   possono   conseguire
l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui  al  comma  9,
lettera g). 
  3. La procedura di cui al comma 1 e' bandita per le regioni, classi
di concorso e tipologie di posto per  le  quali  si  prevede  che  vi
siano, negli  anni  scolastici  dal  2020/2021  al  2022/2023,  posti
vacanti  e  disponibili  ai  sensi  del  comma  4.  Ove  occorra  per
rispettare il limite annuale di cui al  comma  4,  le  immissioni  in
ruolo dei vincitori possono  essere  disposte  anche  successivamente
all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria
dei ventiquattromila vincitori. 
  (( 4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la  scuola
secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento
e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni
2016 e 2018, per  le  rispettive  quote,  e  disposta  la  confluenza
dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad  esaurimento  nella
quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della  procedura
straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 e' destinato
rispettivamente il 50 per cento dei posti  cosi'  residuati,  fino  a
concorrenza  di  24.000  posti  per   la   procedura   straordinaria.
L'eventuale posto dispari e'  destinato  alla  procedura  concorsuale
ordinaria. )) 
  5. La partecipazione alla procedura e' riservata ai soggetti, anche
di ruolo, che, congiuntamente: 
    a)  tra  l'anno  scolastico  ((  2008/2009  e  l'anno  scolastico
2019/2020 )), hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre
annualita' di servizio, anche non consecutive, valutabili  come  tali
ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3  maggio  1999,  n.
124 ((. Il servizio  svolto  su  posto  di  sostegno  in  assenza  di
specializzazione e' considerato valido ai fini  della  partecipazione
alla  procedura  straordinaria  per  la  classe  di  concorso,  fermo
restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che  raggiungono
le tre annualita' di servizio prescritte  unicamente  in  virtu'  del
servizio  svolto  nell'anno  scolastico  2019/2020  partecipano   con
riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva e'
sciolta  negativamente  qualora   il   servizio   relativo   all'anno
scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di  cui  al  predetto
articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020 )); 
    b) hanno svolto almeno un anno di servizio,  tra  quelli  di  cui
alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia
di posto per la quale si concorre; 
    c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo  di
studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile  2017,
n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma  2,  del
predetto decreto. Per la  partecipazione  ai  posti  di  sostegno  e'
richiesto  l'ulteriore  requisito   del   possesso   della   relativa
specializzazione. 
  6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso  ai  contratti  a
tempo  determinato  nelle  istituzioni  scolastiche  statali  e   per
favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il  servizio  di
cui al comma 5, lettera a), e' preso in considerazione unicamente  se
prestato nelle scuole secondarie statali (( ovvero se prestato  nelle
forme di  cui  al  comma  3  dell'articolo  1  del  decreto-legge  25
settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2009, n. 167, nonche' di cui al comma 4-bis dell'articolo  5
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128  )).  Il  predetto
servizio e' considerato  se  prestato  come  insegnante  di  sostegno
oppure  in  una  classe  di  concorso  compresa  tra  quelle  di  cui
all'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse  le  classi
di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2. 
  7. E' altresi' ammesso a partecipare alla procedura, unicamente  ai
fini dell'abilitazione  all'insegnamento,  chi  e'  in  possesso  del
requisito di  cui  al  comma  5,  lettera  a),  tramite  servizio  ((
prestato, anche cumulativamente,  presso  le  istituzioni  statali  e
paritarie nonche' nell'ambito dei percorsi  di  cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,  relativi  al
sistema di istruzione e formazione professionale, purche',  nel  caso
dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto  per  la
tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili  alle  classi
di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo
)). Restano fermi gli ulteriori requisiti  di  cui  al  comma  5.  ((
Possono altresi' partecipare alla procedura ai  fini  abilitanti,  in
deroga al requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo
delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui  al  comma  5,
lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio. )) 
  8. Ciascun soggetto puo' partecipare alla procedura di cui al comma
1 in un'unica regione (( sia per il sostegno sia per una )) classe di
concorso.  E'  consentita  la  partecipazione  sia   alla   procedura
straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche  per
la medesima classe di concorso e tipologia di posto. 
  9. La procedura di cui al comma 1 prevede: 
    a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con  sistema
informatizzato,  composta  da  quesiti  a  risposta  multipla  ((  su
argomenti afferenti alle  classi  di  concorso  e  sulle  metodologie
didattiche )), a cui possono partecipare coloro che sono in  possesso
dei requisiti di cui ai commi 5 e 6; 
    b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base  del
punteggio riportato nella prova  di  cui  alla  lettera  a)  e  della
valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei
posti di cui al comma 2; 
    c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel
limite dei posti  annualmente  autorizzati  ai  sensi  del  comma  4,
conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova; 
    d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con  sistema
informatizzato,  composta  da  quesiti  a  risposta  multipla  ((  su
argomenti afferenti alle  classi  di  concorso  e  sulle  metodologie
didattiche )), a cui possono partecipare i soggetti di cui  al  comma
7; 
    e) la compilazione di un elenco (( non graduato ))  dei  soggetti
che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere  a)  e  d)  il
punteggio  minimo  previsto  dal   comma   10,   possono   conseguire
l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui  alla  lettera
g); 
    f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per  la
relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in
ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della  procedura
possono altresi' conseguire l'abilitazione ((  prima  dell'immissione
in ruolo )), alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3); 
    g) l'abilitazione all'esercizio  della  professione  docente  per
coloro che risultano iscritti nell'elenco  di  cui  alla  lettera  e)
purche': 
      1) abbiano in  essere  un  contratto  di  docenza  ((  a  tempo
indeterminato ovvero )) a tempo determinato di durata annuale o  fino
al  termine  delle  attivita'  didattiche  presso   una   istituzione
scolastica o educativa del sistema  nazionale  di  istruzione,  ferma
restando la regolarita' della relativa posizione contributiva; 
      2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, ove non ne siano gia' in possesso; 
      3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c). 
  10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate  dai
candidati che conseguano  il  punteggio  minimo  di  sette  decimi  o
equivalente, e riguardano il programma di esame previsto  ((  per  il
concorso ordinario per titoli  ed  esami  per  la  scuola  secondaria
bandito nell'anno 2016 )). 
  11. La procedura di cui al presente articolo e' bandita (( con  uno
o piu' decreti )) del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro il termine di cui  al  comma  1.  Il
bando definisce, tra l'altro: 
    a) i termini e le modalita' di  presentazione  delle  istanze  di
partecipazione alla procedura di cui al comma 1; 
    b) la composizione di un comitato tecnico scientifico  incaricato
di (( predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove di  cui
al comma 9, lettere a) e d), in base al programma di cui al comma  10
)); 
    c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile,  utili
alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b); 
    d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe
di concorso e tipologia di posto; 
    e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per
le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle  loro  eventuali
articolazioni; 
    f)  l'ammontare  dei  diritti  di  segreteria   dovuti   per   la
partecipazione alla procedura di  cui  al  comma  1,  determinato  in
maniera   da   coprire    integralmente    ogni    onere    derivante
dall'organizzazione della medesima. Le somme  riscosse  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai
pertinenti  capitoli  di  bilancio  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  12. Ai membri del comitato di cui al  comma  11,  lettera  b),  non
spettano compensi, emolumenti,  indennita',  gettoni  di  presenza  o
altre utilita' comunque denominate, fermo restando il rimborso  delle
eventuali spese. 
  13. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, (( entro centottanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
)) sono definiti: 
    a) le modalita' di  acquisizione  per  i  vincitori,  durante  il
periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato,  dei
crediti formativi universitari o accademici di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,
ove non ne siano gia' in possesso; 
    b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e  prova  di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59,
con una prova orale (( , che precede la valutazione  del  periodo  di
formazione iniziale e di prova )), da superarsi con il  punteggio  di
sette decimi o equivalente (( , )) nonche' i contenuti e le modalita'
di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati  di
valutazione con (( non meno di  due  membri  esterni  all'istituzione
scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali  ))  non
spettano compensi, emolumenti,  indennita',  gettoni  di  presenza  o
altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese; 
    c) le modalita' di acquisizione, per i soggetti di cui  al  comma
9,  lettera  f),   secondo   periodo,   e   lettera   g),   ai   fini
dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica,  dei
crediti formativi universitari o accademici di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,
nonche' le modalita' ed i contenuti della prova orale di abilitazione
e la composizione della relativa commissione. 
  14. Il periodo di formazione iniziale  e  prova,  qualora  valutato
positivamente, assolve agli obblighi  di  cui  all'articolo  438  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del  vincolo
di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Ai candidati che superano il predetto periodo si  applica  l'articolo
13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
  15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 59, il secondo e terzo periodo sono soppressi.  ((
Il comma 7-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
e' abrogato. )) 
  16. Il conseguimento  dell'abilitazione  all'insegnamento  non  da'
diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato. 
  (( 17.  Al  fine  di  ridurre  il  ricorso  ai  contratti  a  tempo
determinato,a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i  posti  del
personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo  le
operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio  2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.
96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni  in  ruolo
di cui ai commi da 17-bis a 17-septies. 
  17-bis.  I  soggetti   inseriti   nelle   graduatorie   utili   per
l'immissione nei ruoli del  personale  docente  o  educativo  possono
presentare istanza al fine  dell'immissione  in  ruolo  in  territori
diversi da quelli di pertinenza delle medesime  graduatorie.  A  tale
fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i  posti  di
una o piu' province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria
di provenienza. L'istanza e' presentata  esclusivamente  mediante  il
sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  in  deroga  agli  articoli  45  e  65   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
  17-ter. Gli uffici scolastici regionali  dispongono,  entro  il  10
settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui
al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17. 
  17-quater. Le immissioni in ruolo  di  cui  al  comma  17-ter  sono
disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie  concorsuali,
cui  viene  comunque  attribuito  l'eventuale  posto  dispari,  e  le
graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297.  Per  quanto   concerne   le
graduatorie  concorsuali,  e'  rispettato  il  seguente   ordine   di
priorita' discendente: 
    a)  graduatorie  di  concorsi  pubblici  per  titoli  ed   esami,
nell'ordine temporale dei relativi bandi; 
    b) graduatorie di concorsi  riservati  selettivi  per  titoli  ed
esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; 
    c) graduatorie di concorsi riservati non  selettivi,  nell'ordine
temporale dei relativi bandi. 
  17-quinquies.   Con   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono disciplinati  i  termini  e  le  modalita'  di
presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonche' i termini,
le modalita' e la procedura per le immissioni  in  ruolo  di  cui  al
comma 17-ter. 
  17-sexies. Alle immissioni in ruolo  di  cui  al  comma  17-ter  si
applica  l'articolo  13,  comma  3,  terzo   periodo,   del   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in  ruolo  a  seguito
della procedura di cui al comma 17-ter comporta,  all'esito  positivo
del  periodo  di  formazione  e  di  prova,  la  decadenza  da   ogni
graduatoria  finalizzata  alla  stipulazione  di  contratti  a  tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola,  ad
eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed  esami
di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito. 
  17-septies. Nel caso in cui risultino  avviate,  ma  non  concluse,
procedure concorsuali, i posti messi a concorso  sono  accantonati  e
resi indisponibili  per  la  procedura  di  cui  ai  commi  da  17  a
17-sexies. 
  17-octies. Il comma 3  dell'articolo  399  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e' sostituito dai seguenti: 
    «3. A decorrere dalle immissioni in  ruolo  disposte  per  l'anno
scolastico 2020/2021, i docenti a  qualunque  titolo  destinatari  di
nomina a  tempo  indeterminato  possono  chiedere  il  trasferimento,
l'assegnazione provvisoria o  l'utilizzazione  in  altra  istituzione
scolastica  ovvero  ricoprire  incarichi  di  insegnamento  a   tempo
determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo  cinque
anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica  di
titolarita', fatte salve le  situazioni  sopravvenute  di  esubero  o
soprannumero. La disposizione del presente comma non  si  applica  al
personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, purche' le condizioni ivi  previste  siano  intervenute
successivamente  alla  data  di  iscrizione   ai   rispettivi   bandi
concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui
all'articolo 401 del presente testo unico. 
    3-bis. L'immissione in ruolo  comporta,  all'esito  positivo  del
periodo di formazione e di prova, la decadenza  da  ogni  graduatoria
finalizzata  alla  stipulazione  di  contratti  di  lavoro  a   tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola,  ad
eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami  di
procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo». 
  17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis  dell'articolo
399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297, come modificato dal comma 17-octies del presente  articolo,  non
sono derogabili dai contratti collettivi nazionali  di  lavoro.  Sono
fatti salvi i diversi regimi previsti per  il  personale  immesso  in
ruolo con decorrenza precedente a quella  indicata  al  comma  3  del
medesimo articolo 399 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
n. 297 del 1994, come  sostituito  dal  citato  comma  17-octies  del
presente articolo. )) 
  18. Le graduatorie (( di merito e gli  elenchi  aggiuntivi  ))  del
concorso di cui all'articolo 1, comma  114,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107, conservano la loro validita'  per  un  ulteriore  anno,
oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma  603,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205. 
  (( 18-bis.  Al  fine  di  contemperare  le  istanze  dei  candidati
inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi  aggiuntivi  dei
concorsi per titoli ed esami banditi con i decreti  direttoriali  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  numeri
105, 106 e 107  del  23  febbraio  2016,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 16 del  26  febbraio  2016,  con  la
necessita' di mantenere la  regolarita'  dei  concorsi  ordinari  per
titoli  ed  esami  previsti  dalla  normativa  vigente,  i   soggetti
collocati nelle  graduatorie  e  negli  elenchi  aggiuntivi  predetti
possono, a domanda, essere  inseriti  in  una  fascia  aggiuntiva  ai
concorsi di cui all'articolo  4,  comma  1-quater,  lettera  a),  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n.  96,  per  la  scuola  dell'infanzia  e
primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di  primo
e di secondo grado, anche in regioni diverse da quella di  pertinenza
della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di  origine.  Con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
modalita' attuative del presente comma. 
  18-ter. Sono ammessi con  riserva  al  concorso  ordinario  e  alla
procedura straordinaria di  cui  al  comma  1,  nonche'  ai  concorsi
ordinari per titoli ed esami per la scuola  dell'infanzia  e  per  la
scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi  posti
di sostegno, i soggetti  iscritti  ai  percorsi  di  specializzazione
all'insegnamento di sostegno avviati entro  la  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La riserva e'
sciolta positivamente solo nel caso  di  conseguimento  del  relativo
titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. 
  18-quater.  In  via  straordinaria,  nei  posti  dell'organico  del
personale docente, vacanti e disponibili al 31  agosto  2019,  per  i
quali non e' stato possibile procedere alle immissioni in ruolo,  pur
in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a
tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione  dell'articolo
14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  sono  nominati  in
ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per
la stipulazione di contratti di lavoro  a  tempo  indeterminato,  che
siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La
predetta nomina  ha  decorrenza  giuridica  dal  1°settembre  2019  e
decorrenza economica dalla presa di servizio, che  avviene  nell'anno
scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la
provincia e la sede  di  assegnazione  con  priorita'  rispetto  alle
ordinarie operazioni  di  mobilita'  e  di  immissione  in  ruolo  da
disporsi per l'anno  scolastico  2020/2021.  Le  autorizzazioni  gia'
conferite per bandire concorsi a  posti  di  personale  docente  sono
corrispondentemente ridotte. 
  18-quinquies. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  202,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di  euro  7,11  milioni
per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui  a  decorrere  dall'anno
2022. 
  18-sexies. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 66, e' sostituito dal seguente: 
    «4. I componenti dei  GIT  non  sono  esonerati  dalle  attivita'
didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni
svolte, avente natura accessoria, da definire con  apposita  sessione
contrattuale nazionale  nel  limite  complessivo  di  spesa  di  0,67
milioni di euro per l'anno 2020 e  di  2  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021». 
  18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater, 18-quinquies e
18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per l'anno  2020,  a  euro  13,20
milioni per l'anno 2021 e a euro  10,37  milioni  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante i risparmi  di  spesa  derivanti
dall'attuazione del comma 18-sexies. 
  18-octies. Nei  concorsi  ordinari  per  titoli  ed  esami  di  cui
all'articolo 17, comma 2, lettera  d),  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in
possesso di dottorato di  ricerca  e'  attribuito  un  punteggio  non
inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli. )) 
  19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai  sensi
dell'articolo 9.